IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n.  441  del  1996
 proposto  da  De  Rinaldis  Giovanni rappresentato e difeso dall'avv.
 Angelo Vantaggiato ed elettivamente domiciliato in  Lecce  presso  il
 suo  studio  alla  via  Zanardelli  n.  7;  contro l'A.U.S.L. LE/1 in
 persona del legale rappresentante pro-tempore non costituita;  e  nei
 confronti  della  C.I.M.O.  - Associazione sindacale medici dirigenti
 CI.M.O.    A.S.M.D.,  con  sede  in  Roma,  in  persona  del   legale
 rappresentante pro-tempore, interveniente ad adiuvandum rappresentata
 e   difesa   dagli   avv.ti   Alberto  Marconi  e  Paolo  Ferreri  ed
 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo  in  Lecce
 alla via Zanardelli n 7; per l'accertamento e la declaratoria, previo
 provvedimento  cautelare,  del  diritto  a  vedersi corrispondere una
 retribuzione decurtata nei termini  imposti  dall'art.  4,  comma  3,
 della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  di cui, incidentalmente,
 eccepisce l'illegittimita' costituzionale;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di intervento del C.I.M.O. - A.S.M.D.;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udito il relatore cons. Antonio Pasca e uditi altresi'  gli  avv.ti
 Angelo  Vantaggiato e Ancora, quest'ultimo in sostituzione di Ferreri
 e Marconi;
   Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con ricorso depositato in data  16  febbraio  1996  il  ricorrente,
 medico  ospedaliero in servizio presso il p.o. di Copertino, chiedeva
 accertarsi il proprio diritto ad una retribuzione  non  decurtata  ai
 sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 724/1994.
   Il  ricorrente,  oltre alla attivita' di medico ospedaliero, svolge
 attivita' libero-professionale  extra-moenia,  in  conformita'  della
 normativa  vigente  e in particolare a norma dell'art. 4, della legge
 n. 412/1990.
   L'art. 4, comma 3, della citata  legge  n.  724/1994  prevede,  con
 decorrenza  dal 1 gennaio 1996, una riduzione del 15% dell'indennita'
 di tempo pieno nei confronti  del  personale  medico  dipendente  che
 svolga  attivita'  libero-professionale  all'esterno  delle strutture
 sanitarie pubbliche.
   In conformita' di tale disposizione l'amministrazione  a  far  data
 dal  gennaio  1996 ha corrisposto al ricorrente l'indennita' di tempo
 pieno decurtata del 15%.
    Con il ricorso in esame il ricorrente  eccepisce  l'illegittimita'
 costituzionale  della  succitata  disposizione  per contrasto con gli
 artt. 3 e 36, con l'art. 4, nonche' infine con gli artt. 3 e 97 della
 Costituzione.
   In  data  5  maggio  1997  si  costituiva  in giudizio la C.I.M.O.,
 spiegando un intervento ad adiuvandum.
   Con ordinanza di questo tribunale n. 316/1996  il  giudizio  veniva
 sospeso, anche con riferimento alla decisione cautelare, disponendosi
 la remissione degli atti alla Corte costituzionale, in data 30 luglio
 1997  perveniva  ordinanza  della  Corte costituzionale n. 255 del 18
 luglio 1997, con cui si  disponeva  la  restituzione  degli  atti  al
 giudice remittente.
   In  data  20  ottobre  1997  il  ricorrente  depositava una memoria
 difensiva.
   Nella camera di consiglio del 22 ottobre  1997  il  ricorso  veniva
 introitato  per  la  decisione  relativamente  all'esame dell'istanza
 cautelare.
                             D i r i t t o
   La questione di costituzionalita' e' stata  portata  all'attenzione
 della  Corte  costituzionale  con  ordinanza  di  questo tribunale n.
 316/1996; detta ordinanza risulta supportata dalle  considerazioni  e
 dalla motivazione che di seguito si trascrive:
   "Il   Collegio   rileva   preliminarmente   che   la  questione  di
 costituzionalita' cosi'  come  proposta  e'  rilevante  ai  fini  del
 decidere   (anche   con   riferimento  alla  fase  cautelare)  e  non
 manifestamente infondata.
   Occorre anzitutto evidenziare che, come osservato  dal  ricorrente,
 la ratio dell'indennita' di cui all'art. 110, comma 1, del d.P.R.  28
 novembre  1990, n. 384 va individuata nell'esigenza di retribuire "la
 piu' intensa partecipazione alle attivita' istituzionali collegate al
 rapporto di lavoro a tempo pieno" nonche' di  "incentivare  l'opzione
 per tale tipo di rapporto" (C.d.S., Sez. V, 3 ottobre 1992, n. 935).
   Deve   inoltre  rilevarsi  che  l'attribuzione  dell'indennita'  in
 questione risulta rapportata alla maggiore durata  della  prestazione
 lavorativa  (40  ore  nel regime di tempo pieno, 30 ore nel regime di
 tempo definito) (C.d.S., V Sez., 25 novembre 1988, n. 72).
   Conseguentemente detta  indennita'  riveste  natura  retributiva  e
 costituisce  in  particolare  il  corrispettivo sinallagmatico di una
 particolare prestazione  di  lavoro  prestabilita;  la  stessa  viene
 erogata in favore del dipendente in maniera fissa e continuativa.
   La  disposizione  di  cui  al  comma  3, dell'art. 4 della legge n.
 724/1994, disponendo operarsi una riduzione del  15%  della  predetta
 indennita',   senza   correlativamente  prevedere  una  proporzionale
 riduzione  della  prestazione  lavorativa   dei   dipendenti   medici
 ospedalieri  interessati,  ha alterato il rapporto sinallagmatico tra
 prestazione e controprestazione.
   Ad avviso del Collegio, pertanto, la predetta disposizione si  pone
 anzitutto   in  contrasto  con  l'art.  36  della  Costituzione,  che
 garantisce  al  lavoratore  "una  retribuzione   proporzionata   alla
 quantita'  e  qualita'  del  suo  lavoro";  deve  infatti logicamente
 presumersi  che  il  predetto  parametro  sia   rappresentato   dalla
 previsione della attribuzione della indennita' in questione nella sua
 totalita' in favore del personale medico tempo-pienista. La riduzione
 del  15%  costituisce  alterazione  e  violazione di detto parametro,
 dovendosi di conseguenza ritenere che l'attribuzione  dell'indennita'
 di  tempo  pieno  decurtata del 15%, restando per contro immutata sul
 piano quantitativo e qualitativo la prestazione  lavorativa,  integri
 una  retribuzione  non  proporzionata  alla  quantita' e qualita' del
 lavoro prestato.
   Rileva  altresi'  il Collegio che la norma di cui all'art. 4, comma
 3, della legge n. 724/1994 sembra porsi in  stridente  contrasto  con
 l'art.  3  della  Costituzione  sotto  duplice motivo. L'esigenza del
 rispetto  del  principio  di  uguaglianza  comporta   l'obbligo   del
 legislatore "di assicurare parita' di trattamento quando uguali siano
 le condizioni soggettive ed oggettive e le situazioni obbiettivamente
 omogenee"  (tra  le  altre: Corte costituzionale nn. 3/1957, 28/1957,
 85/1979, 11/1981).
   Cio' premesso, deve osservarsi che la norma  citata  introduce  una
 ingiustificata  disparita' di trattamento tra i medici ospedalieri in
 regime di tempo pieno, prevedendo una riduzione  dell'indennita'  per
 coloro    che    svolgano    anche   attivita'   libero-professionale
 extra-moenia,  pur  restando   assolutamente   identica   sul   piano
 qualitativo  e  quantitativo  la  prestazione lavorativa dagli stessi
 resa nei confronti della  struttura  sanitaria  pubblica  rispetto  a
 quella  resa  dai medici ospedalieri che non svolgano detta attivita'
 libero-professionale.
   La norma in questione introduce inoltre, ad  avviso  del  Collegio,
 una  disparita'  di  trattamento  anche  sotto  altro  profilo  e, in
 particolare, tra i medici ospedalieri in regime di tempo  pieno,  tra
 quelli  che svolgono attivita' libero-professionale all'interno delle
 strutture  sanitarie  pubbliche  e  quelli  che  svolgono   attivita'
 libero-professionale    extra-moenia,   atteso   che   il   deteriore
 trattamento riservato a questi  ultimi  penalizza  una  "scelta"  che
 spesso  non  e'  tale, in relazione alla circostanza che non tutte le
 strutture sanitarie pubbliche sono dotate  delle  infrastrutture  che
 consentono   l'espletamento   delle   attivita'  libero-professionali
 all'interno delle strutture stesse.
   La questione di costituzionalita', nei termini  sopra  evidenziati,
 appare pertanto non manifestalmente infondata.
   La rilevanza della questione risulta del resto evidente, atteso che
 dall'esito   del   giudizio   della   Corte  costituzionale  consegue
 l'accoglimento  ovvero  la  reiezione  del  ricorso   e,   anzitutto,
 dell'istanza cautelare proposta".
   Con  ordinanza  n. 255/1997, la Corte costituzionale ha disposto la
 restituzione degli atti a  questo  tribunale  per  un  riesame  della
 questione di costituzionalita' in relazione alle seguenti circostanze
 sopravvenute:
     a)  entrata  in  vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
 all'art. 1, commi 7 e 15, contiene una rinnovata disciplina giuridico
 ed economica della libera professione praticata dai medici del S.S.N.
 ed e' stato  altresi'  emanato  il  d.-l.  20  giugno  1997,  n.  175
 ("disposizioni  urgenti  in materia di attivita' libero-professionale
 della dirigenza del S.S.N.);
     b) emanazione dei decreti del Ministro della sanita' 28  febbraio
 1997  (in  Gazzetta  Ufficiale  8  marzo  1997,  n.  56),  in tema di
 "attivita'  libero-professionale  e  incompatibilita'  del  personale
 della  dirigenza  sanitaria  del  S.S.N."  (sospeso  peraltro in sede
 cautelare dal giudice amministrativo) e 11 giugno 1997  (in  Gazzetta
 Ufficiale del 18 giugno 1997, n. 140), in tema di "fissazione termini
 per l'attivazione della attivita' libero-professionale intramuraria";
     c)  sottoscrizione  in data 5 dicembre 1996 del C.C.N.L. relativo
 alla dirigenza medica e veterinaria del  comparto  sanitario  per  la
 parte  normativa  relativo  al  quadriennio  1994/1997 e per la parte
 economica al biennio 1994/1995 (in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre
 1996, n. 304).
   La  Corte  costituzionale  ha  quindi ritenuto che il mutamento del
 contesto normativo di riferimento, supportato dagli atti legislativi,
 amministrativi e negoziali suindicati, giustificasse un  nuovo  esame
 della questione di costituzionalita' cosi' come proposta.
   Cio'  premesso,  ritiene  il Collegio che il mutamento del contesto
 normativo nel quale si inscrive  la  questione  di  costituzionalita'
 (nei  termini  gia' sopra evidenziati e di cui alla citata precedente
 ordinanza di questo tribunale) non abbia in  alcun  modo  alterato  i
 termini della questione stessa, permanendo valide ed attuali tutte le
 argomentazioni  espresse  nella  precedente ordinanza di rimessione e
 che il Collegio condivide e ripropone con la presente ordinanza.
   Occorre infatti considerare che la questione  di  costituzionalita'
 risulta  riferita  all'art.  4,  comma 3, della legge n. 724/1994. In
 virtu di tale norma, in vigore fino a tutto il  1996,  il  ricorrente
 (come  evidenziato nella memoria in data 28 ottobre 1997) "si e visto
 corrispondere una retribuzione decurtata del 15%  dell'indennita'  di
 tempo pieno".
   Cio'  premesso,  l'ambito decisionale proprio del presente giudizio
 non  puo  che  attenersi  al  petitum,  il  quale  concerne   appunto
 l'applicazione  della  norma succitata, in vigore fino all'anno 1996;
 la  definizione  del  giudizio   (relativo   quindi   all'azione   di
 accertamento  del  diritto con riferimento al periodo in esame e alla
 normativa  all'epoca  vigente,  che  tale  diritto   ha   conformato)
 presuppone  la risoluzione della questione di costituzionalita' della
 normativa di cui alla legge n. 724/1994, che deve ritenersi  tutt'ora
 rilevante (e non manifestamente infondata).
   Occorre  inoltre  considerare  che  le  nuove  disposizioni  di cui
 all'art.  1, commi 7 e 15, della legge n. 662/1996 prevedono, per  la
 fattispecie  in esame, la decurtazione del 15% della componente fissa
 di posizione della retribuzione  per  i  dipendenti  che  optino  per
 l'esercizio  della  libera professione extramuraria. Orbene, premesso
 che la valutazione della costituzionalita'  o  meno  della  normativa
 sopravvenuta  non  presenta ovviamente alcuna rilevanza ai fini della
 decisione del presente giudizio,  perche'  totalmente  estranea  alla
 pretesa  azionata (non giustificandosi pertanto alcuna valutazione in
 proposito  da  parte  di  questo  T.A.R.),  nulla  vieta  alla  Corte
 costituzionale di estendere il proprio giudizio anche a norme diverse
 da  quelle  della  cui  costituzionalita' si sospetta e che risultino
 sostanzialmente identiche per ratio e per disciplina.
   Ritiene a questo punto il Collegio di  poter  accogliere  l'istanza
 cautelare   proposta  dal  ricorrente,  sia  pure  in  via  meramente
 interinale e provvisoria e nelle more della decisione da parte  della
 Corte coostituzionale sulla questione proposta.
   Riservata   ogni   altra   decisione,   il   giudizio  va  pertanto
 immediatamente  sospeso,  in  attesa  della  decisione  della   Corte
 costituzionale, cui vanno rimessi gli atti.